Whistleblowing policy

ll Whistleblowing è la segnalazione effettuata da una persona che, nello svolgimento delle proprie mansioni all’interno dell’organizzazione a cui appartiene, viene a conoscenza di un fatto illecito o di un evento che potrebbe costituire un reato o comunque una condotta irregolare o una violazione della normativa interna.

Il recente decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, (c.d. “decreto whistleblowing”) all’esito di un lungo iter normativo, ha recepito nel nostro Paese la Direttiva (UE) 2019/1937 concernente il tema del whistleblowing, modificando il quadro normativo in materia di whistleblowing, che prevede la protezione delle persone che segnalano violazioni di norme nazionali o europee di cui hanno avuto conoscenza nel proprio contesto lavorativo, attivandone l’efficacia e l’operatività anche nel Settore Privato.

Citando il suddetto decreto, le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione sono:

  1. Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o le singole violazioni del modello di organizzazione e gestione eventualmente adottato, ovvero il regolamento interno e il codice etico della Società;
  2. Illeciti relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; tutela della privacy e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; sicurezza e conformità dei
    prodotti; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  3. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (vale a dire tutto ciò che collide con le finalità per cui sono stati previsti “entrate, spese e beni coperti dal bilancio dell’Unione europea, nonché quelli
    coperti dai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi e i bilanci da essi gestiti e controllati” exart. 2 del regolamento UE n. 883/2013);
  4. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonchè in materia di imposta sulle società.

Ricordiamo che non possono essere considerate materia di Wistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile che attiene esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, o inerenti ai propri rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Il Gruppo IPI ha adottato, quale strumento principale previsto dalla legge per la segnalazione, una piattaforma informatica che, oltre a garantire un idoneo trattamento dei dati personali, risulta essere conforme a quanto previsto in materia di GDPR.
La piattaforma dedicata è la seguente: Whistleblower Software.

Le segnalazioni inviate al Responsabile designato attraverso tale piattaforma, garantiscono quindi la riservatezza del Segnalante.
Si richiama a tal proposito, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs 30 giugno 2003 adottata dal Gruppo IPI.